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D.M. LL.PP.. 03/06/1998

• Classe TC1: Attenuatori che ammettono un livello di contenimento LC = 320 kJ.

• Classe TC2: Attenuatori che ammettono un livello di contenimento LC = 500 kJ. Nell’ambito di queste classi, un’ulteriore suddivisione è rappresentata dal comportamento del dispositivo nel caso di urto angolato rispetto alla linea di mezzeria del dispositivo stesso: Attenuatori Redirettivi (R): contengono e ridirigono i veicoli urtati Attenuatori Non Redirettivi (NR) contengono, ma non ridirigono i veicoli urtati Le barriere temporanee, a protezione dei cantieri di lavoro saranno regolamentate da una opportuna disposizione.

Art. 7 - Criteri di scelta delle barriere di sicurezza La scelta delle barriere avverrà tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione, del tipo e delle caratteristiche della strada, nonché di quelle del traffico cui la stessa sarà interessata, salvo per le barriere di cui al punto c) dell’art. 1 delle presenti istruzioni, per le quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi H2 H3 H4 e comunque in conformità della vigente normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo dei ponti stradali. Per la valutazione del traffico, in mancanza di indicazioni fornite dal committente, il progettista provvederà a determinarne la composizione sulla base dei dati disponibili o rilevabili sulla strada interessata (traffico giornaliero medio), ovvero di studio previsionale. Ai fini applicativi il traffico sarà classificato in ragione dei volumi di traffico e della prevalenza dei mezzi che lo compongono, distinto nei tre livelli seguenti:

• Traffico tipo I: quando il TGM è minore o uguale a 1000 con qualsiasi percentuale di veicoli merci o maggiore di 1000 con presenza di veicoli di massa superiore a 3000 kg minore o uguale al 5% del totale

• Traffico tipo II: quando, con TGM maggiore di 1000, la presenza di veicoli di massa superiore a 3000 kg sia maggiore del 5% e minore o uguale al 15% sul totale

• Traffico tipo III: quando con TGM maggiore di 1000, la presenza di veicoli di massa superiore a 3000 kg sia maggiore del 15% sul totale. Per TGM si intende il traffico giornaliero medio annuale nei due sensi. Ai fini applicativi la seguente tabella A riporta - in funzione del tipo di strada, del tipo di traffico e della destinazione della barriera - le classi minime di barriere da impiegare. Si fa riferimento alla classificazione prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni. Qualora non sia ancora intervenuta la classificazione ufficiale, si procederà per assimilazione, tenendo conto delle caratteristiche stabilite all’art. 2 del citato decreto legislativo n. 285/1992, con le seguenti avvertenze, valide in ambito extraurbano: -per strada extraurbana secondaria si intende una strada che abbia caratteristiche non inferiori a quelle del tipo V, secondo le istruzioni CNR del 1980; - per strada locale si intende una strada con caratteristiche uguali o inferiori a quelle del tipo VI delle citate istruzioni CNR. Le indicazioni sono valide per l’asse stradale e zone di svincolo; le pertinenze quali aree di servizio, di parcheggio o stazioni autostradali avranno, salvo nel caso di siti particolari, protezioni di classe N1; Tabella A Tipo di strade Traffico Destinazione barriere barriere spartitraffico barriere bordo laterale barriere bordo ponte attenuatori a(1) b c(2) d Autostrade (A) e strade extraurbane principali (B) I II III H2 H3 H3-H4 (3) H1 H2 H2-H3 (3) H2 H3 H4 TC1 o TC2 secondo velocità =Strade extraurbane secondarie © e strade urbane di scorrimento I II III H1 H2 H3 N2 H1 H2 H2 H2 H3 oppure> di 80 Km/h (art. 6) (D) Strade urbane di quartiere (E) e strade locali (F) I II III N2 H1 H2 N2 N2 H1 H2 H2 H2 (1) Ove esistente. Nei varchi spartitraffico, il livello di contenimento minimo per le protezioni fisse potrà essere della classe inferiore rispetto quella minima indicata; per le protezioni mobili che, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, permettono rapide deviazioni di traffico, dovrà essere almeno di livello H1. (2) Valido per opere d’arte (ponti, viadotti, muri e simili) con lunghezza superiore ai 10 metri; tutte le altre sono equiparate al bordo laterale normale (tipo b). Il passaggio tra la barriera da bordo laterale e quella da bordo ponte e viceversa sarà ottenuto in modo graduale. Il bordo ponte è uno dei casi in cui si accetta ASI > 1 nei limiti indicati all’art. 6. (3) La scelta tra le due classi sarà determinata dal progettista in funzione dell’ampiezza W della larghezza utile della barriera scelta, delle caratteristiche geometriche della strada (tipo di sezione trasversale, planoaltimetria, larghezza dello spartitraffico, ecc.), della percentuale di traffico pesante (di massa superiore a 3000 kg) e della relativa incidendalità. Il progettista, di cui all’art. 2 del decreto, dovrà prevedere la protezione dei punti indicati all’art. 3 delle presenti istruzioni usando dispositivi omologati di cui all’art. 8. Il progettista individuerà le caratteristiche prestazionali delle barriere da adottare (classe, livello di contenimento, indice di severità, materiali, dimensioni, peso massimo, vincoli, larghezza di lavoro ecc.) tenendo conto della loro congruenza con il tipo di strada, il tipo di supporto, le condizioni geometriche esistenti ed il traffico prevedibile su di essa secondo quanto indicato nelle presenti istruzioni. Inoltre per motivi di ottimizzazione della gestione della strada, cercherà di minimizzare i tipi da utilizzare (criterio di uniformità). Ove reputato necessario, il progettista potrà utilizzare barriere della classe superiore a quella minima indicata; parimenti potrà utilizzare, solo per strade esistenti, barriere o dispositivi di classe inferiore o difformi da quelli omologati, per punti singolari come pile di ponte senza spazio laterale o simili ove risulti impossibile impiegare quest’ultimi, curando in particolare la protezione dagli urti frontali su detti elementi strutturali. Il progettista dovrà inoltre curare con specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo l’adattamento dei singoli dispositivi alla sede stradale in termini di supporti, drenaggio delle acque, collegamenti tra i diversi tipi di protezione, zone di approccio alle barriere, punto d’inizio e di fine in relazione alla morfologia della strada per l’adeguato posizionamento dei terminali, ecc.

Art. 8 - Omologazione delle barriere e dei dispositivi L’omologazione di qualsiasi tipo di dispositivo deve essere richiesta al Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, con domanda corredata dai seguenti documenti, in doppia copia

a) Progetto corredato da relazione tecnica firmata da un ingegnere conte nente le caratteristiche funzionali e geometriche del manufatto, con sintesi delle risultanze delle prove sperimentali sostenute secondo quanto disposto nelle presenti istruzioni. Nella relazione sarà indicato in particolare: nome e ragione sociale o qualifica del richiedente che propone il dispositivo; tipo e classi per le quali si richiede l’omologazione; caratteristiche specifiche che individuano il prodotto; caratteristiche dei materiali del manufatto e dei supporti opportunamente definite.

b) La documentazione grafica completa del manufatto dovrà essere idonea alla individuazione e riproduzione di tutti i particolari che lo caratterizzano e delle modalità di installazione, compresa la parte iniziale e terminale (testate), le loro lunghezze minime per un corretto funzionamento e gli even- tuali giunti (interruzioni intermedie); nelle barriere da bordo ponte, per esempio, si tratta dei dispositivi e/o collegamenti speciali da porsi in corrispondenza dei giunti del viadotto, che permettano le dilatazioni dell’opera d’arte.

c) Certificazioni delle prove sostenute sul manufatto e dei materiali e delle risultanze delle stesse, tali da definire la classe di appartenenza secondo i termini dell’artt. 4 e 6, con indicazioni del comportamento nelle prove (deformazione elastica, permanente, ecc.). Ad omologazione avvenuta il titolare dell’omologazione potrà autorizzare uno o più produttori a produrre il dispositivo omologato. Tale dispositivo per essere usato operativamente sulle strade, dovrà essere costruito da produttori specializzati e certificati in qualità secondo la circolare 2357 del 16.5.96 del Ministero dei LL. PP. e successive modifiche o sostituzioni. In caso di barriere che abbiano già conseguito una omologazione presso uno degli stati membri della Unione Europea deve essere fornita, oltre alla omologazione già conseguita, la documentazione tecnica e la certificazione delle prove già sostenute sul manufatto, semprechè le stesse siano state effettuate presso un Istituto autorizzato dalle autorità competenti dello Stato Membro e quindi incluso nell’elenco previsto al successivo art. 9. Ove le prove non fossero sufficienti ad attestare la rispondenza delle barriere ai requisiti minimi richiesti per l’omologazione in Italia, è facoltà dell’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale di richiedere documentazioni e prove integrative, nei limiti di quanto richiesto nel caso di prima omologazione in Italia. Dopo aver riscontrato la rispondenza della documentazione alle istruzioni, l’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale sentito il parere del Consiglio superiore dei LL.PP., rilascerà un “certificato di omologazione” con numerazione progressiva, nell’ambito dei diversi tipi di cui all’art. 1. Il tipo di dispositivo ritenuto idoneo verrà successivamente inserito in un catalogo contenente le indicazioni di impiego.

Art. 9 - Modalità di prova delle barriere e dei dispositivi e criteri di giudizio ai fini dell’omologazione L’idoneità delle barriere, ai fini indicati all’art. 8, è subordinata al superamento di prove su prototipi in scala reale, eseguite presso campi prove attrezzati, sia italiani sia esteri, purchè nel rispetto di quanto richiesto al comma sesto del presente articolo. L’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale indicherà con propria circolare gli istituti autorizzati alle prove, il cui elenco potrà essere aggiornato o integrato in ragione di motivate domande di autorizzazione. In detto elenco sono inseriti di diritto tutti gli istituti esteri autorizzati dalle proprie autorità competenti all’esecuzione di prove di verifica, ai fini del rilascio della certificazione di idoneità tecnica delle barriere di sicurezza stradale. Le modalità delle prove, il numero e le caratteristiche dei veicoli da impiegare, nonchè le altre condizioni richieste per l’accettazione dovranno rispondere alle disposizioni di cui all’allegato 1A “Prescrizioni tecniche per le prove delle barriere e dei dispositivi di sicurezza stradale ai fini dell’omologazione”. Dette prescrizioni saranno soggette ad aggiornamenti successivi, in ragione delle esperienze maturate dal progresso della tecnica del settore. Ai fini del giudizio sull’esito delle prove, saranno valutati essenzialmente i seguenti aspetti:

• non superamento o sfondamento della barriera, nel suo complesso con indicazione degli spazi laterali utilizzati per conseguire il contenimento (larghezza utile);

• non ribaltamento completo del veicolo;

• ridirezione controllata dei veicoli in modo che il veicolo che lascia la barriera dopo l’impatto non attraversi una linea, parallela alla barriera nella sua posizione originaria posta ad una distanza A più la larghezza del veicolo usato, più 16% della sua lunghezza, entro una distanza B dal punto d’impatto. A è pari a 2,2 m per l’autovettura e 4,4 per il veicolo merci; B è pari rispettivamente a 10 ed a 20 metri.

• ottenimento dei livelli di contenimento con le tolleranze indicate

• rispetto degli indici di severità prescritti per le autovetture. Nel caso degli attenuatori d’urto:

• controllo del veicolo urtante frontalmente o lateralmente (se richiesto), senza rimbalzi apprezzabili

• non intrusione di elementi del dispositivo nel veicolo o deformazioni dell’abitacolo tali da causare seri danni agli occupanti

 

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